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Cannabis terapeutica in Veneto: come ottenerla gratuitamente

In Veneto la cannabis terapeutica può essere prescritta a carico del SSR. Scopri chi può accedervi, quali patologie sono rimborsate e come funziona la prescrizione.

Pubblicato il 5 settembre 2025 · 4 min di lettura

Cannabis terapeutica in Veneto: accesso, prescrizione e rimborso

In tutta la penisola, la cannabis ad uso medico si sta affermando come una valida opzione terapeutica in specifici contesti clinici. Anche la Regione Veneto ha definito un quadro normativo preciso che consente, a determinate condizioni, di ottenere la cannabis terapeutica a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR).


Chi può accedere alla cannabis terapeutica?

A livello nazionale, il Ministero della Salute ha individuato le condizioni cliniche per le quali è possibile ricorrere ai cannabinoidi a scopo terapeutico. Le principali indicazioni riconosciute sono:

  • Spasticità e dolore associati alla Sclerosi Multipla
  • Nausea e vomito indotti da chemioterapia, radioterapia o terapie anti-HIV
  • Dolore cronico di varia origine
  • Movimenti involontari (tic motori e vocali) nella sindrome di Gilles de la Tourette
  • Glaucoma non responsivo alle terapie convenzionali
  • Perdita di appetito correlata a cachessia, anoressia, neoplasie o AIDS

È fondamentale ricordare che la cannabis non può mai essere la prima scelta terapeutica, né l'unica. Come chiarito dalla delibera della Regione Veneto n. 750 del 4 giugno 2019, il suo utilizzo in ambito medico va inteso come un trattamento sintomatico di supporto alle terapie standard, da attivare quando queste ultime si siano rivelate inefficaci, abbiano prodotto effetti collaterali intollerabili o richiedano aumenti di dosaggio rischiosi.


Per quali patologie è prevista la rimborsabilità in Veneto?

La delibera regionale del 2019 elenca in modo dettagliato le indicazioni per cui la cannabis terapeutica è rimborsata dal SSR veneto:

  1. Dolore cronico da spasticità (moderato-severo) in pazienti con lesioni del midollo spinale
  2. Dolore cronico (in particolare dolore neurogeno) di grado moderato-severo
  3. Dolore cronico da spasticità (moderato-severo) in pazienti con Sclerosi Multipla
  4. Dolore cronico nel paziente oncologico sintomatico, di grado moderato-severo
  5. Nausea e vomito da chemioterapia, radioterapia o terapie per HIV (effetto antiemetico)
  6. Stimolazione dell'appetito in cachessia, anoressia, pazienti oncologici, affetti da AIDS o con anoressia nervosa
  7. Riduzione della pressione intraoculare nel glaucoma resistente ai trattamenti convenzionali
  8. Controllo dei movimenti involontari del corpo e del viso nella sindrome di Gilles de la Tourette
Per beneficiare del rimborso regionale, il paziente deve essere residente in Veneto.

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica?

In linea generale, qualsiasi medico regolarmente iscritto all'Ordine può prescrivere una terapia a base di cannabinoidi. Tuttavia, in questo caso il costo rimane interamente a carico del paziente.

Perché la prescrizione sia gratuita e rimborsata, è necessario che:

  • Il caso clinico rientri tra le indicazioni riconosciute dalla delibera regionale
  • La valutazione venga effettuata da un medico specialista operante in strutture sanitarie pubbliche o in presidi ospedalieri privati accreditati
  • Lo specialista rediga un Piano Terapeutico della durata massima di 6 mesi

Senza il Piano Terapeutico, la prestazione non è rimborsabile. La delibera regionale specifica che ogni patologia ha i propri specialisti di riferimento abilitati alla prescrizione: neurologi, psichiatri, reumatologi, infettivologi, oncologi, oculisti e terapisti del dolore, tra gli altri.

Compiti del medico specialista

Il medico specialista incaricato deve:

  • Valutare l'idoneità clinica del paziente
  • Fornire un'adeguata informazione terapeutica
  • Raccogliere il consenso informato
  • Redigere il Piano Terapeutico
  • Emettere la prescrizione

Come funziona la prescrizione?

La prima prescrizione deve obbligatoriamente essere redatta dallo specialista. Per i rinnovi successivi, il paziente può rivolgersi al proprio medico di medicina generale, che emetterà la ricetta sulla base del Piano Terapeutico già predisposto dallo specialista.

La delibera regionale stabilisce che la prescrizione per le indicazioni rimborsabili debba essere redatta su ricetta rossa (ricetta del SSN), per un fabbisogno massimo di 30 giorni.

Alcune precisazioni importanti sulla ricetta:

  • Il prescrittore non deve indicare le generalità del paziente, ma solo un codice numerico o alfanumerico di riferimento
  • Deve invece specificare le motivazioni terapeutiche che giustificano il ricorso alla cannabis
  • Una volta consegnata in farmacia, il farmacista trasmette la ricetta all'Azienda Sanitaria o Ospedaliera competente, che a sua volta la invia al Ministero della Salute

Quali forme farmaceutiche sono rimborsabili?

In Veneto, le forme farmaceutiche ammesse al rimborso sono due:

  • Via orale: decotti ed estratti
  • Via inalatoria: preparazioni per vaporizzazione

La scelta della forma più adatta viene stabilita dallo specialista in base al profilo clinico del paziente e alle sue specifiche esigenze terapeutiche.


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Tag: Legislazione, Cannabis Terapeutica, Veneto, Rimborsabilità, Prescrizione Medica

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