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Cannabis terapeutica in Italia: cosa dice la legge

Dal DPR 309/1990 al decreto ministeriale del 2015: ecco il quadro normativo completo sulla cannabis terapeutica in Italia, le patologie ammesse e le forme di somministrazione consentite.

Pubblicato il 23 dicembre 2025 · 4 min di lettura

Il quadro normativo della cannabis terapeutica in Italia

Negli ultimi anni il dibattito sulla cannabis terapeutica ha guadagnato sempre più spazio nel panorama sanitario italiano. Il legislatore, nel corso di oltre tre decenni, ha progressivamente costruito un sistema di regole che oggi consente ai medici di prescrivere preparazioni a base di cannabis per il trattamento di specifiche condizioni cliniche. Ecco una panoramica completa dell'evoluzione normativa, pensata per chi vuole orientarsi con chiarezza.


Le origini: il DPR 309/1990

Il punto di partenza dell'intera disciplina è il Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che raccoglie organicamente la normativa italiana in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, includendo anche le misure di prevenzione, cura e riabilitazione dalla dipendenza. Sebbene il decreto riguardi l'intera categoria degli stupefacenti, rappresenta la base giuridica su cui si innestano tutte le disposizioni successive relative alla cannabis ad uso medico.


2006: la svolta per le preparazioni magistrali

È a partire dal 2006 che il Ministero della Salute riconosce ai medici italiani la facoltà di prescrivere preparazioni magistrali a base di cannabis, da allestire direttamente in farmacia. La sostanza vegetale — ricavata dalle infiorescenze della pianta — può essere somministrata in tre forme principali:

  • Decotto (infusione in acqua calda)
  • Inalazione
  • Vaporizzazione

Un ulteriore passo avanti arriva nel 2013, con la possibilità di prescrivere il Sativex®, un medicinale a base di estratti di cannabis il cui principio attivo è una combinazione standardizzata di cannabidiolo (CBD) e delta-9-tetraidrocannabinolo (THC).


Il decreto ministeriale del 9 novembre 2015: la norma cardine

La disposizione più rilevante dell'intero sistema è il Decreto ministeriale del 9 novembre 2015, che disciplina in modo organico l'utilizzo e la somministrazione della cannabis terapeutica. Il decreto:

  • Autorizza la coltivazione di piante di cannabis destinate alla produzione di medicinali di origine vegetale
  • Definisce le indicazioni terapeutiche per cui la prescrizione è ammessa
  • Incorpora la legge Di Bella del 1998, che già regolamentava le preparazioni magistrali a base di cannabis

Patologie e condizioni per cui è ammessa la prescrizione

Secondo il decreto, la cannabis terapeutica può essere prescritta nei seguenti casi:

  • Spasticità associata a dolore, come nella sclerosi multipla
  • Glaucoma resistente alle terapie convenzionali
  • Sindrome di Gilles de la Tourette (movimenti involontari del corpo)
  • Dolore cronico, con particolare riferimento al dolore neuropatico, quando i farmaci antinfiammatori non steroidei, i cortisonici o gli oppioidi si siano rivelati inefficaci
  • Effetti collaterali di chemioterapia, radioterapia e terapie anti-HIV (nausea, vomito, perdita di appetito)

La produzione nazionale: FM2 e FM1

Nel 2014 è stato avviato il Progetto pilota per la produzione nazionale di cannabis ad uso medico, con l'obiettivo di garantire un approvvigionamento controllato e standardizzato della sostanza attiva.

I risultati concreti di questo progetto sono due varietà prodotte in Italia:

| Varietà | THC | CBD | Disponibile dal | |---------|-----|-----|-----------------| | FM2 | 5–8% | 7,5–12% | 2016 | | FM1 | 13–20% | < 1% | 2018 |

Entrambe le varietà sono prodotte nel rispetto delle norme europee di buona fabbricazione (GMP), garantendo qualità, tracciabilità e sicurezza per il paziente.


La circolare ministeriale del 23 settembre: un passo indietro?

Con una circolare della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico, il Ministero della Salute ha precisato che il quadro normativo vigente esclude esplicitamente:

  1. L'allestimento di formule officinali a base di cannabis
  2. La preparazione di forme farmaceutiche diverse o l'utilizzo di vie di somministrazione non previste dal decreto del 2015

La circolare ricorda inoltre che «le resine e gli oli (oleoresine) sono inclusi nella tabella II allegata al DPR 309/90 e non nella tabella dei medicinali». Questo chiarimento ha suscitato critiche da parte di numerose associazioni di pazienti e operatori del settore, che lo hanno interpretato come un arretramento rispetto alle conquiste normative degli anni precedenti.


Cosa è possibile fare oggi in Italia

Nonostante le limitazioni introdotte dalla circolare, il quadro attuale consente comunque l'accesso alla cannabis terapeutica attraverso una prescrizione medica, nel rispetto delle indicazioni cliniche e delle modalità di somministrazione previste dalla legge. Il paziente può rivolgersi al proprio medico curante o a uno specialista per valutare se questa opzione terapeutica sia adatta alla propria condizione.


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Tag: legislazione, cannabis terapeutica, normativa italiana, decreto ministeriale, prescrizione medica, FM1 FM2

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