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L'olio di CBD entra nella tabella dei medicinali del Testo Unico sugli Stupefacenti

Un decreto del Ministero della Salute ha inserito le soluzioni orali a base di CBD nella tabella dei medicinali del TUS. Ecco cosa cambia per i consumatori.

Pubblicato il 15 dicembre 2025 · 4 min di lettura

Il CBD orale diventa un medicinale soggetto a prescrizione

Un decreto emanato dal Ministero della Salute all'inizio di ottobre ha ridisegnato il quadro normativo relativo all'olio di CBD in Italia. Il provvedimento ha inserito nella tabella dei medicinali del Testo Unico sugli Stupefacenti (DPR 309/1990) tutte le «composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis».

In termini pratici, le soluzioni orali contenenti CBD — tra cui oli, capsule e compresse — sono ora classificate nella sezione B della tabella dei medicinali del TUS, con tutto ciò che ne consegue sul piano della distribuzione e dell'acquisto.


Quando è entrato in vigore il decreto?

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 ottobre ed è entrato in vigore il 30 ottobre, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, come previsto dalla norma stessa.

A partire da quella data, oli, capsule e pillole a base di CBD non possono più essere acquistati liberamente nei negozi, erboristerie o shop online senza un documento medico. La loro commercializzazione è consentita esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, poiché tali prodotti vengono ora trattati a tutti gli effetti come farmaci.


Perché questa decisione?

Nelle premesse al decreto, il Ministero chiarisce le ragioni che hanno portato a questa scelta regolatoria. Uno dei fattori determinanti è la procedura in corso presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per l'autorizzazione alla commercializzazione di un medicinale a base di CBD in soluzione orale: si tratta dell'Epidiolex, già approvato dall'European Medicines Agency (EMA) a livello europeo.

L'inserimento delle soluzioni orali di CBD nella tabella dei medicinali ha ricevuto il parere favorevole sia dell'Istituto Superiore di Sanità sia del Consiglio Superiore di Sanità, a conferma della solidità scientifica e istituzionale del provvedimento.


Il contesto normativo: la circolare di settembre

Il decreto di ottobre non è arrivato in modo isolato. Già il 23 settembre era stata diffusa una circolare ministeriale indirizzata a medici, farmacisti e Assessorati regionali alla salute. In quel documento veniva chiarito che il quadro normativo vigente sulla cannabis terapeutica escludeva la possibilità di:

  • allestire formule officinali a base di cannabis;
  • preparare forme farmaceutiche diverse o utilizzare vie di somministrazione differenti rispetto a quelle indicate nelle linee guida del 2015.

La circolare anticipava, di fatto, la stretta regolamentare poi formalizzata con il decreto.


CBD e sostanze a base di CBD: una distinzione fondamentale

È importante non fare confusione tra due concetti distinti:

  • Le composizioni orali a base di CBD (oli, capsule, soluzioni): queste sono state inserite nella tabella dei medicinali del TUS e richiedono prescrizione medica.
  • Il CBD in quanto molecola: il cannabidiolo in sé non è stato inserito nella tabella degli stupefacenti. Si tratta di uno dei principali composti della pianta di cannabis, privo di effetti psicotropi e noto per le sue numerose proprietà terapeutiche studiate dalla letteratura scientifica internazionale.

La distinzione è tutt'altro che secondaria: il Ministero ha regolamentato le forme di somministrazione orale del CBD, non la molecola in quanto tale.


Cosa significa per i pazienti?

Per chi utilizza o intende utilizzare prodotti a base di CBD per finalità terapeutiche, il cambiamento è significativo:

  • Non è più possibile acquistare olio di CBD senza ricetta in erboristerie, negozi specializzati o piattaforme e-commerce.
  • Chi ha necessità cliniche documentate dovrà rivolgersi a un medico per ottenere la prescrizione appropriata.
  • La prescrizione sarà di tipo non ripetibile, il che significa che andrà rinnovata a ogni ciclo terapeutico.

Questa evoluzione normativa, pur introducendo un passaggio burocratico in più, porta con sé anche una garanzia: i prodotti dispensati in farmacia su ricetta medica sono soggetti a controlli di qualità e dosaggio molto più stringenti rispetto a quelli venduti liberamente.


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Tag: CBD, legislazione, testo unico stupefacenti, cannabidiolo, decreto ministeriale, cannabis terapeutica

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