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Cannabis terapeutica in Lombardia: prescrizione, rimborso e patologie ammesse

In Lombardia la cannabis terapeutica è rimborsabile dal SSR per sette condizioni cliniche. Scopri chi può prescriverla, come funziona il Piano Terapeutico e quali sono le regole.

Pubblicato il 29 agosto 2025 · 5 min di lettura

Cannabis terapeutica in Lombardia: tutto quello che devi sapere

In Lombardia, come nel resto d'Italia, qualsiasi medico regolarmente iscritto all'Ordine professionale può prescrivere cannabis terapeutica per trattare sintomi specifici legati a determinate patologie, nei casi in cui le terapie convenzionali non abbiano prodotto risultati soddisfacenti. La svolta normativa regionale risale al 2018: con la Deliberazione N° XI/491 del 02/08/2018, la Regione Lombardia ha definito in modo preciso le condizioni che consentono la presa in carico della spesa da parte del Servizio Sanitario Regionale (SSR).


Quando il SSR rimborsa la cannabis terapeutica?

Il Sub-Allegato A della Deliberazione regionale stabilisce che le preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico sono erogabili a carico del SSR esclusivamente per i residenti in Lombardia, e soltanto in assenza di valide alternative terapeutiche.

In pratica, per accedere al rimborso occorrono due condizioni fondamentali:

  • Essere cittadini lombardi (o comunque assistiti dal SSR lombardo);
  • Aver già sperimentato le terapie tradizionali, che si siano rivelate inefficaci, non tollerabili per gli effetti collaterali, o che richiedano dosaggi così elevati da risultare rischiosi.

È importante sottolineare che la cannabis medica non è considerata una terapia primaria, bensì un trattamento sintomatico di supporto alle cure standard, da attivare quando queste ultime non hanno raggiunto gli obiettivi clinici attesi.


Per quali patologie e sintomi è previsto il rimborso?

La Deliberazione individua sette condizioni cliniche per le quali i pazienti lombardi possono ricevere cannabis terapeutica a carico del SSR:

  • Dolore cronico
  • Dolore neurogeno
  • Spasticità associata a dolore
  • Nausea e vomito da trattamenti antitumorali o terapie per HIV
  • Perdita di appetito correlata a cachessia, anoressia, tumori o AIDS
  • Sintomi del glaucoma
  • Movimenti involontari del corpo e del viso tipici della sindrome di Gilles de la Tourette

Le esenzioni richieste

Oltre a manifestare uno dei sintomi elencati, il paziente deve essere in possesso dell'esenzione per patologia corrispondente. Le esenzioni riconosciute sono:

  • Paziente oncologico (codice 048)
  • Sclerosi multipla (codice 046)
  • Glaucoma (codice 019)
  • Anoressia nervosa (codice 005)
  • Infezioni da HIV (codice 020)
  • Terapia del dolore (codice TDL)
  • Sindrome di Gilles de la Tourette (codice L99)

Chi può prescrivere la cannabis terapeutica in Lombardia?

Sul piano generale, ogni medico iscritto all'Ordine è abilitato a prescrivere cannabis terapeutica. Tuttavia, affinché la prescrizione sia rimborsabile dal SSR, è obbligatorio che venga redatto un Piano Terapeutico — con durata massima di 6 mesi — firmato esclusivamente da medici specialisti operanti in strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate.

Le Unità Operative (UU.OO.) abilitate alla compilazione del Piano Terapeutico comprendono:

  • Anestesia e Rianimazione
  • Centri e Ambulatori di Terapia del Dolore (primo e secondo livello)
  • Neurologia
  • Malattie Infettive
  • Oncologia
  • Medicina Interna
  • Oculistica
  • Reumatologia
  • Pediatria
  • Ematologia
  • Psichiatria / Neuropsichiatria
  • Radioterapia

Tutte le UU.OO. elencate sono abilitate alla prescrizione di cannabinoidi per il dolore cronico moderato-severo resistente ai farmaci e per il dolore neurogeno. Per le altre indicazioni terapeutiche, la Deliberazione prevede limitazioni specifiche a seconda della specialità.


I compiti del medico specialista prescrittore

Il medico specialista che avvia la terapia con cannabis ha una serie di obblighi precisi:

  1. Far sottoscrivere al paziente il consenso informato, redatto in forma chiara e comprensibile.
  2. Compilare il Piano Terapeutico in triplice copia: una per il medico stesso, una per l'ATS di riferimento e una per il Medico di Medicina Generale (MMG).
  3. Effettuare la prima prescrizione su ricetta non ripetibile e non cedibile, riferita a un massimo di 30 giorni di terapia, con un codice numerico o alfanumerico che identifica il paziente (senza riportarne il nome).
  4. Compilare la Scheda Raccolta Dati dell'ISS per fini statistici e monitorare l'andamento della terapia, segnalando eventuali reazioni avverse.

Dopo la prima prescrizione rilasciata dallo specialista, le prescrizioni successive previste dal Piano Terapeutico possono essere emesse anche dal Medico di Medicina Generale.


Come funziona la ricetta per la cannabis a carico del SSR?

La ricetta per preparazioni magistrali a base di cannabis è personale, non ripetibile e non cedibile: deve essere rinnovata a ogni ciclo e non può essere utilizzata da soggetti diversi dal paziente per cui è stata emessa.

Alcuni dettagli fondamentali:

  • Nessun nome e cognome sulla ricetta: al loro posto viene inserito un codice numerico o alfanumerico assegnato dallo specialista.
  • Dal 1° gennaio 2020 è obbligatorio riportare il codice fiscale del paziente sia sulla ricetta sia sul Piano Terapeutico, come disposto dalla Regione Lombardia.
  • Il medico deve specificare: le motivazioni cliniche che giustificano il ricorso alla cannabis, la varietà prescelta (con indicazione delle percentuali di THC e CBD), la forma farmaceutica e la modalità di assunzione.
  • La ricetta ha una validità di 30 giorni dalla data di compilazione e copre un fabbisogno massimo di 30 giorni di terapia.

Modalità di somministrazione e forme farmaceutiche

Secondo il Sub-Allegato A, la cannabis terapeutica può essere somministrata per via orale o per via inalatoria. Nel caso dell'inalazione, il vaporizzatore e gli altri dispositivi necessari non sono a carico del SSR.

Le forme farmaceutiche ammesse in Lombardia sono:

  • Cartine (per uso orale, tramite decotto)
  • Cartine o capsule apribili (per uso inalatorio, con vaporizzatore)
  • Capsule apribili contenenti polvere (per uso orale, tramite decotto)
  • Olio (per uso orale)

La somministrazione può avvenire sia in ambito ospedaliero (o in strutture equiparabili) sia in ambito domiciliare, garantendo così flessibilità al paziente nel seguire la terapia.


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Tag: Lombardia, Legislazione, Rimborso SSR, Prescrizione, Cannabis Medica, Piano Terapeutico

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